giovedì 30 giugno 2016

Corso Regionale di formazione per Impianti ad Energie Rinnovabili.

Solo per gli abilitati dopo il 4 Agosto 2013 è obbligatorio frequentare un corso di 16 ore per rilasciare conformità su impianti FER a Energie rinnovabili:


Slitta a fine 2016 l'obbligo per le Regioni di introdurre corsi di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili.
Un emendamento al ddl Milleproroghe approvato dalle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera sposta infatti al 31 dicembre 2016 il termine, posto in origine al 31 dicembre 2013, entro il quale devono essere attivati i programmi regionali di formazione da 80 ore per gli installatori di impianti FER, come previsto dall’art. 15 del d.lgs. n. 28 del 2011 poi modificato dalla Legge 90/2013.
Formazione obbligatoria per responsabili tecnici abilitati                          
                      dopo il 4 agosto 2013

Secondo la legge tutti i responsabili tecnici (gli imprenditori individuali, i legali, rappresentanti ovvero i responsabili tecnici da essi preposti con atto formale), a prescindere dai requisiti tecnico-professionali con i quali hanno ottenuto l’abilitazione,in attività al 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore della Legge 90/2013) sono da ritenersi ...

lunedì 9 febbraio 2015

Attività di controllo su i gas ad effetto serra - nuove comunicazioni

In un comunicato stampa del Ministero dello Sviluppo Economico emesso lo scorso 22 gennaio il sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico, senatrice Simona Vicari, ha dichiarato che "Il ministero dello Sviluppo Economico e quello dell'Ambiente intensificheranno l'attività di controllo e contrasto nei confronti della commercializzazione illegale di gas fluorurati a effetto serra (F-gas) in linea con il D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43 e in ottemperanza con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie".
"Oggi - continua l'esponente di governo - il giro d'affari messo in moto dalle imprese che svolgono senza le dovute certificazioni installazione e manutenzione sugli impianti contenenti gas fluorurati a effetto serra ha raggiunto livelli preoccupanti. Infatti, soltanto negli ultimi 18 mesi sono stati sequestrati 1.300 tonnellate di refrigeranti dannosi per l'ozono. È evidente che è necessario intervenire in maniera decisa, anche alla luce del fatto che la mancata applicazione degli standard di sicurezza e certificazione previsti del regolamento ha notevoli impatti sulla salvaguardia dell'ambiente e sulla salute dei cittadini".
"Si tratta, perciò, di una doverosa iniziativa da mettere in campo, che da un lato va nel senso di rafforzare le tutele verso i consumatori, e più in generale nei confronti dei cittadini con particolare attenzione al diritto alla salute, e dall'altro vuole porsi come uno strumento di difesa per quelle aziende ottemperanti delle prescrizione di legge per non vedersi colpite nei loro legittimi interessi da produzioni illegali, che avrebbero come effetto quello di creare gravi effetti di distorsione sulla concorrenza" conclude il sottosegretario Vicari

martedì 22 aprile 2014

Da: "il Piccolo" << Non è obbligatorio il controllo delle caldaie>>


«Non è obbligatorio il controllo annuale delle caldaie»

Il vademecum diffuso da Federconsumatiori di Gorizia: “La frequenza della manutenzione dipende da quanto disposto dal fabbricante”
Giungono agli sportelli Federconsumatori della provincia di Gorizia numerose segnalazioni da parte di cittadini che in questo periodo hanno trovato nelle loro cassette delle lettere delle cartoline postali con le quali alcuni professionisti specializzati, evidenziavano l’obbligatorietà dell’effettuazione della manutenzione delle caldaie, asserendo che quest’ultima debba essere effettuata “una volta l’anno”. Al fine di chiarire la periodicità dei controlli, alla luce della normativa appena entrata in vigore nel mese di luglio 2013, si chiarisce quanto segue.Dispone l’art. 7 del DPR 74/2013 che la periodicità dei controlli e della manutenzione della caldaia non è annuale ma deve essere effettuata “conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.” e, “Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente”. Pertanto riassumendo dal 12 luglio 2013, data in cui è entrato in vigore il decreto sopra richiamato, pur essendo stato mantenuto l’obbligo di far effettuare i controlli a ditte abilitate, sono cambiati il campo di applicazione e la periodicità degli stessi. Per la cadenza dei controlli di efficienza energetica (controllo fumi), per impianti di potenza compresa fra 10 e 100 kiloWatt, nei quali rientrano tutti quelli domestici, compresi quelli di piccoli condomini, i controlli devono essere effettuati ogni 2 anni se l’impianto è alimentato a combustibile liquido o solido e ogni 4 anni per se alimentato a gas, metano o GPL.
Per gli impianti di potenza pari o superiore a 100 kW i tempi sono rispettivamente dimezzati.
Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, se non diversamente esplicitato come obbligatorio dal libretto fornito dall’installatore, o, in mancanza di questo, dal libretto del fabbricante, si seguono i consigli del manutentore senza alcun obbligo di legge.
12 novmbre 2013  "Il Piccolo"

venerdì 3 gennaio 2014

Ecobonus 2014 legge di stabilità

Ecobonus 2014 , detrazioni IRPEF al 65%

Aumentato il bonus sul risparmio energetico dal 55% al 65% valevole, grazie all'ultima proroga introdotta dalla legge di stabilità 2014, la legge n° 147/2013 pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 27 dicembre scorso, per tutti gli interventi di risparmio energetico realizzati entro il 31/12/2014.
Ecco gli adempimenti da seguire per fruire del bonus 65 %.
  1. Pagare gli interventi con Bonifico Bancario o postale con causale specifica:
    • da scrivere nella causale: detrazione del 55-65-50%, ai sensi dell'articolo 1, commi 344-347, legge 27 dicembre 2006, n.296
    • sempre nella causale aggiungere in calce codice fiscale del beneficiario e partita iva.
  2.  Certificazione da parte di un tecnico abilitato che confermi il rispetto dei requisiti presenti nel decreto Mef del 19 febbraio 2007.
  3. Invio all'ENEA di una scheda informativa ed i risultati dell'APE entro 90 giorni dalla fine dei lavori (se l'intervento dura più di un anno il beneficiario può richiedere il bonus per gli importi sostenuti nei diversi anni anche senza la consegna all'ENEA dell'APE)
  4. È importante conservare la documentazione e le ricevute dei bonifici da presentare qualora dovessero essere effettuati controlli dal Fisco.
Queste sono le poche regole da seguire per ottenere anche quest'anno le detrazioni fiscali.

per ogni dubbio e chiarimento è bene far riferimento al sito uffciale dell'ENEA dedicato all'efficienza energetica degli immobili     ENEA